(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della disciplina del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., č sufficiente che il complesso organizzato dei beni dell'impresa passi a un diverso titolare, anche senza un rapporto contrattuale diretto tra l'impresa uscente e quella subentrante, come nel caso di un cambio di appalto.