Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 20083 del 22 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Per configurare un trasferimento legittimo di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., č necessario che l'entitā economica ceduta conservi la propria identitā e che tale identitā sia preesistente al trasferimento. Un gruppo di lavoratori privo di un particolare know how comune e di coordinamento unitario non soddisfa tale requisito, rendendo illegittimo il trasferimento.

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