(massima n. 1)
L'art. 1916 primo comma c.c., nel prevedere la surrogazione dell'assicuratore, che abbia pagato l'indennitą e fino a concorrenza del relativo ammontare, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili dell'evento concretante il rischio assicurato, non fissa limitazioni od esclusioni con riguardo al titolo di tale responsabilitą, e, pertanto, trova applicazione tanto nell'ipotesi di responsabilitą aquiliana, quanto in quella di responsabilitą contrattuale.