(massima n. 1)
È essenziale distinguere tra la procedura di licenziamento collettivo, attivata per esempio per cessazione dell'attività dell'azienda, e la procedura ex art. 47 della legge n. 428 del 1990 relativa a trasferimenti d'azienda. La cessione dei lavoratori in deroga all'art. 2112 c.c. all'interno di accordi sindacali non implica necessariamente un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.