Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 3308 del 19 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

È essenziale distinguere tra la procedura di licenziamento collettivo, attivata per esempio per cessazione dell'attività dell'azienda, e la procedura ex art. 47 della legge n. 428 del 1990 relativa a trasferimenti d'azienda. La cessione dei lavoratori in deroga all'art. 2112 c.c. all'interno di accordi sindacali non implica necessariamente un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.

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