(massima n. 1)
Gli accordi sindacali in deroga previsti dall'art. 8 D.L. n. 138/2011, se stipulati legittimamente da una societą cedente e accettati individualmente dai lavoratori, mantengono la loro efficacia anche dopo il trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., vincolando anche la societą cessionaria.