(massima n. 1)
La cessione dei contratti di lavoro a seguito dell'esternalizzazione dell'attivitā aziendale č legittima, se accettata liberamente e consapevolmente dai lavoratori, senza peggioramento delle condizioni contrattuali. Il rifiuto del lavoratore di passare all'impresa appaltatrice e la conseguente cessazione del rapporto di lavoro con il datore originale non configurano una violazione dell'art. 2112 c.c. relativa al trasferimento di azienda, nell'ipotesi di un appalto di servizi.