(massima n. 1)
Nelle ipotesi di cambio di appalto, l'applicabilitą delle tutele previste dall'art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d'azienda deve essere esclusa qualora non vi sia trasferimento di personale né di beni materiali, in quanto questi elementi indicano la presenza di una discontinuitą tale da configurare una nuova identitą imprenditoriale dell'impresa subentrante.