(massima n. 1)
La cessione di un ramo d'azienda, affinché sia qualificabile ai sensi dell'art. 2112 c.c., deve rispettare la nozione di impresa e possedere un'autonomia funzionale che consenta al ramo ceduto di svolgere la sua attività imprenditoriale in modo indipendente dalla cedente. Tale autonomia funzionale deve preesistere al momento della cessione e non può essere sostituita da mere interazioni o supporti continuativi da parte della cedente.