(massima n. 1)
Nei casi di trasferimento aziendale, il verbale di accordo può prevedere deroghe all'applicazione dell'art. 2112 c.c., ma solo nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo stesso, in conformità al diritto dell'Unione Europea. L'accordo sindacale deve essere rispettato; la continuità dell'attività aziendale impedisce l'esclusione di dipendenti dal trasferimento.