(massima n. 1)
Per configurare legittimamente il trasferimento di un ramo d'azienda, è necessario che l'entità ceduta possieda autonomia funzionale idonea a permetterne lo svolgimento indipendente dell'attività imprenditoriale, compresa la capacità di operare sul mercato verso terzi e non solo nei confronti della cedente. Tale autonomia deve preesistere al trasferimento e non può limitarsi a essere funzionalmente dipendente da attività e mezzi della cedente.