(massima n. 1)
In caso di subentro di un nuovo appaltatore in un servizio pubblico, l'acquisizione del personale gią impiegato nell'appalto, secondo quanto stabilito dall'art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003 nella sua formulazione originaria, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., salvo che non vi sia passaggio di beni strumentali di non trascurabile entitą o di altri elementi idonei a conferire autonomia operativa al gruppo di dipendenti.