(massima n. 1)
La surrogazione dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'indennizzo, nei diritti dell'assicurato verso il terzo autore del fatto illecito dannoso non esclude di per sé ogni azione risarcitoria dell'assicurato medesimo nei confronti di quest'ultimo, dovendosi, invece, stabilire, in presenza di un danno di natura plurima e scomponibile in più elementi — per essere esso attinente, da un lato, a nocumenti di natura patrimoniale e, dall'altro lato, a pregiudizi biologici e non patrimoniali, non collegati alla capacità di lavoro dell'assicurato — per quale ambito di essi sia stato pattuito e corrisposto l'indennizzo, in guisa tale da restringere la detta esclusione al corrispondente risarcimento e da legittimare l'assicurato alla richiesta del danno biologico e — in caso di reato — di quello morale, ove non indennizzati, né rientranti nel rischio assicurativo, cosa da salvaguardare, in linea anche con la giurisprudenza costituzionale in materia, il diritto dell'assicurato all'integrale risarcimento del danno.