(massima n. 1)
In tema di contratti di appalto, qualora le opere eseguite dall'appaltatore comportino sostanziali modifiche alla natura dell'opera o ai quantitativi dei lavori previsti nel contratto, non si applica il principio dello ius variandi di cui all'art. 1661 c.c., ma si configura una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale esistente, giudicabile dal criterio generale delle modifiche significative rispetto al progetto originario.