(massima n. 1)
La surrogazione, sia essa legale o convenzionale, determina la successione dell'assicuratore nel credito dell'assicurato e del beneficiario verso il responsabile del danno, che č, quindi, obbligato al risarcimento nei confronti dell'assicuratore nei limiti della somma da questo versata all'avente diritto; per effetto di essa, l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario nella misura eccedente le indennitā a costoro giā corrisposte dall'assicuratore, l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicuratore delle indennitā corrisposte in forza del contratto di assicurazione. Ne consegue che, mentre la rinuncia dell'assicuratore all'esercizio della surroga per tutto l'ammontare della indennitā corrisposta all'assicurato o al beneficiario giova solo al responsabile civile, l'importo del risarcimento residuo (eccedente l'indennitā versata dall'assicuratore) spettante al danneggiato va ridotto in misura pari all'ammontare della indennitā versata dall'assicuratore medesimo all'assicurato.