(massima n. 1)
L'assicuratore dei danni alle cose trasportate il quale, dopo avere indennizzato il destinatario, proprio assicurato, agisca in surrogazione ex art. 1916 cod. civ nei confronti del vettore responsabile della perdita, fa valere il medesimo diritto al risarcimento di cui era titolare l'assicurato, del quale sono fatti costitutivi l'esistenza e l'ammontare del danno. Ne consegue che la contestazione di tali fatti da parte del vettore responsabile rappresenta una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, e che pertanto non costituisce una inammissibile "mutatio libelli" l'allegazione da parte del vettore, svolta (nella specie) soltanto in comparsa conclusionale, dell'inesistenza di qualsiasi lucro cessante a carico dell'assicurato, sul presupposto che questi aveva comunque ricevuto una seconda partita di merce in sostituzione di quella andata dispersa, che aveva potuto regolarmente vendere ai propri clienti.