(massima n. 1)
È valida la rinunzia ai termini a difesa proveniente dal difensore di fiducia che abbia ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio disposta in udienza ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. dalla Corte di appello per la mancanza della prova della consegna di tale atto all'imputato, trattandosi di facoltà non riservata personalmente all'interessato e, quindi, validamente esercitabile dal difensore ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen. (Rigetta, App. Napoli, 13/06/2012)