(massima n. 1)
Qualora l'azione generatrice del danno si protragga nel tempo, stante il disposto dell'art. 1914 cod. civ., secondo cui l'assicurato deve fare quanto gli è possibile "per evitare il danno", l'obbligo di avviso e di salvataggio, per l'assicurato, sorge in coincidenza dell'atto iniziale dell'azione medesima; peraltro il tempestivo avviso di sinistro può consentire l'adozione, anche da parte dell'assicuratore, di misure atte a limitare se non ad escludere i danni, dovendosi considerare di salvataggio gli interventi che si inseriscono nel processo causale, già introdotto dal sinistro, e che si palesano idonei, secondo le, cognizioni tecniche, ad impedire che tale processo si completi e si produca, in tutto o in parte, il danno. (Nella specie, in relazione ad una polizza che assicurava, tra l'altro, il rischio da mancato freddo, ricomprendendo anche l'ipotesi di colpa grave dell'assicurato e prevedendo l'obbligo, per quest'ultimo, di dare immediato avviso all'assicuratore della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo prolungatasi oltre le sei ore, la S.C. ha accolto il ricorso, ritenendo che l'obbligo di avviso era sorto, a carico dell'assicurato, prima ancora del verificarsi dell'evento, ossia quando non si era ancora verificata la lesione dell'interesse protetto dall'assicurazione).