(massima n. 1)
La stipulazione tra coassicuratori della clausola di «guida» o di «delega» non vale a modificare la natura e gli effetti del contratto, con la creazione di un'obbligazione solidale, poiché detta clausola ha la funzione di conferire ad uno degli assicuratori l'incarico di gestire il contratto e di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina — nemmeno nel caso di rasala gestio del coassicuratore delegato — la caratteristica essenziale della coassicurazione — ossia l'assunzione pro quota dell'obbligo di pagare l'indennità al verificarsi dell'evento previsto (art. 1911 c.c.).