(massima n. 2)
Nel contratto di appalto, il termine per la denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti dell'opera quanto alla gravità degli stessi e alla riferibilità all'attività dell'appaltatore; tale determinazione costituisce oggetto di valutazione riservata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici e giuridici.