Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15525 del 4 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel contratto d'appalto, la prova testimoniale è ammissibile per dimostrare l'esistenza di un accordo sul prezzo dell'appalto e le relative prestazioni, in quanto il contratto non è soggetto a rigore di forme e può essere concluso anche per facta concludentia.

(massima n. 2)

Nel contratto di appalto, il termine per la denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti dell'opera quanto alla gravità degli stessi e alla riferibilità all'attività dell'appaltatore; tale determinazione costituisce oggetto di valutazione riservata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici e giuridici.

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