(massima n. 1)
In tema di appalto, la distinzione tra appalto c.d. leggero e appalto c.d. pesante rileva principalmente al fine di stabilire che, nell'appalto leggero, non č indizio decisivo di illiceitā il fatto che il personale dipendente dell'appaltatore utilizzi mezzi ed attrezzature messe a disposizione dal committente, purché sussista comunque l'apporto organizzativo dell'appaltatore e l'assunzione del relativo rischio d'impresa.