(massima n. 1)
La distinzione tra appalto "pesante" e appalto "leggero" rileva principalmente al fine di affermare che, nell'appalto c.d. leggero, non č indizio decisivo di illiceitā il fatto che il personale dipendente dell'appaltatore utilizzi mezzi ed attrezzature messe a disposizione dal committente, purché sussista l'apporto organizzativo dell'appaltatore e l'assunzione del relativo rischio d'impresa.