Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15402 del 3 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La distinzione tra appalto "pesante" e appalto "leggero" rileva principalmente al fine di affermare che, nell'appalto c.d. leggero, non č indizio decisivo di illiceitā il fatto che il personale dipendente dell'appaltatore utilizzi mezzi ed attrezzature messe a disposizione dal committente, purché sussista l'apporto organizzativo dell'appaltatore e l'assunzione del relativo rischio d'impresa.

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