(massima n. 1)
La coassicurazione che ricorre, a norma dell'art. 1911 c.c., quando uno stesso rischio viene assunto, con le stesse modalità e per uno stesso periodo di tempo, da più assicuratori, che ripartiscono tra di loro la quota di rischio e la relativa quota d'indennità, ma senza vincolo solidale —può ben trovare la propria fonte in un unico contratto stipulato dall'assicurato con tutti gli assicuratori, i quali possono intervenire direttamente alla stipulazione, ma possono anche affidare ad uno solo di essi (cosiddetto delegatario) il potere di stipulare in nome e per conto degli altri coassicuratori (così come, eventualmente, di riscuotere in nome degli stessi i premi di assicurazione), attraverso l'attribuzione di un potere di rappresentanza disciplinato dagli artt. 1387 e seguenti c.c. Ne consegue che la sottoscrizione del contratto (e così pure la riscossione di tutti i premi) da parte di una sola impresa assicuratrice non può essere assunta come elemento decisivo per escludere la sussistenza di una coassicurazione e, d'altra parte, neanche in caso di mancata prova dei poteri di rappresentanza da parte dell'impresa sottoscrittrice, può escludersi, senza esaminare il contenuto delle stipulazioni — una volontà contrattuale diretta alla conclusione di una coassicurazione e affermarsi invece la conclusione di un contratto di assicurazione per l'intero rischio con un'unica impresa, dato che di per sé la mancanza delle procure (e di successive ratifiche) comporta il diverso effetto giuridico della responsabilità del falsus procurator ex art. 1398 c.c.