Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15821 del 13 giugno 2025

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di demansionamento, il giusto adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 2103 c.c. grava sul datore di lavoro, che è tenuto a provare di aver adibito il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o comunque equivalenti alle ultime svolte. Tuttavia, incombe sul lavoratore l'onere di allegare le circostanze significative della dequalificazione e di provare il danno subito nonché il nesso causale tra inadempimento e danno.

(massima n. 2)

L'impoverimento della capacità professionale è una componente patrimoniale del pregiudizio da demansionamento ulteriore rispetto alla perdita di chance. Ma l'esame e la cognizione di tale componente richiede pur sempre specifiche allegazioni relative alla incidenza di quel pregiudizio sulla capacità reddituale del danneggiato.

(massima n. 3)

I fondi speciali per l'assistenza e la previdenza costituiti, ex art. 2117 c.c., con la contribuzione del datore di lavoro e dei lavoratori, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute, e sono quindi soggetti giuridici retti da statuti aventi natura negoziale, i quali, ancorché privi di personalità, possono atteggiarsi quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dovendo pertanto essere autonomamente evocati in giudizio se, in base a un accertamento riservato al giudice del merito, sono costituiti quali soggetti giuridici distinti dal datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi al fondo PREVINDAI, senza prima accertare la sua autonoma soggettività giuridica e trarne le dovute conseguenze in termini di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti).

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