(massima n. 1)
Con riguardo a polizza di assicurazione contro i danni cosiddetta «a primo rischio», cioč con patto di deroga, in favore dell'assicurato, della regola della proporzionale riduzione dell'indennizzo in caso di inferioritą del valore assicurato rispetto a quello reale (art. 1907 c.c.), deve ritenersi nulla, e quindi come non apposta nella polizza medesima, la clausola che non si limiti a fissare un eventuale «tetto» del valore reale, oltre il quale riprenda vigore detta regola, ma escluda l'indennizzo per il solo fatto che il medesimo valore reale superi il massimale, atteso che siffatta clausola č radicalmente incompatibile con l'indicato patto di deroga, comportando per l'assicurato un trattamento deteriore anche rispetto a quello che avrebbe in difetto della deroga stessa.