(massima n. 1)
Per l'operativitā del divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non č necessario che lo svolgimento dell'attivitā difensiva risulti da uno specifico e formale mandato, conferito con le modalitā di cui all'art. 96 cod. proc. pen, potendo desumersi l'esistenza di un mandato fiduciario anche dalla natura stessa delle conversazioni. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertā Brescia, 24/06/2020)