Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27089 del 18 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa č addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale č invece irrilevante accertare l'identitā, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attivitā oggetto della prova liberatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione analogica dell'art. 1588 c.c., aveva rigettato la domanda del proprietario noleggiante di risarcimento dei danni conseguenti ad un incendio doloso appiccato da ignoti, di notte, a un autoarticolato che si trovava nel piazzale di proprietā della societā che lo aveva preso a noleggio, ritenendo integrata la prova liberatoria da parte della societā per essere l'area nella quale era avvenuto il fatto inibita al libero transito e dotata di recinzione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.