(massima n. 1)
Nell'ipotesi di incendio della cosa locata cagionato da fatto del terzo, il conduttore, per andare esente dalla responsabilitą ex art. 1588 c.c., ha l'onere di provare di non aver ammesso il terzo, anche temporaneamente, all'uso o al godimento del bene, oppure di aver posto in essere tutte le misure idonee a prevenire il fatto medesimo.