Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 3489 del 6 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La presunzione di colpa per danni da incendio della cosa locata a carico del conduttore č superabile solo con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile l conduttore stesso. Orbene, la dimostrazione che l'impianto elettrico non č conforme a regola d'arte e che le relative certificazioni di conformitā sono mancanti puō costituire prova sufficiente per escludere la responsabilitā del conduttore; allo stesso modo la mancata certificazione dell'impianto elettrico č idonea a superare la presunzione di responsabilitā del conduttore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.