(massima n. 1)
La presunzione di colpa per danni da incendio della cosa locata a carico del conduttore č superabile solo con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile l conduttore stesso. Orbene, la dimostrazione che l'impianto elettrico non č conforme a regola d'arte e che le relative certificazioni di conformitā sono mancanti puō costituire prova sufficiente per escludere la responsabilitā del conduttore; allo stesso modo la mancata certificazione dell'impianto elettrico č idonea a superare la presunzione di responsabilitā del conduttore.