Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29821 del 5 aprile 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di prova testimoniale, la verifica della sussistenza della condizione di particolare vulnerabilitā della persona offesa dal reato si risolve, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 90-quater cod. proc. pen., in un accertamento in concreto, che postula l'indicazione delle ragioni per le quali il giudice ritenga integrata tale condizione o, se accertata da terzi, la riconosca motivatamente e che si sottrae al sindacato di legittimitā se adeguatamente argomentato e privo del vizio di manifesta illogicitā. (Annulla con rinvio, Corte Appello Torino, 13/09/2022)

(massima n. 2)

La disciplina di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che, nei procedimenti per reati sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vulnerabile, a prescindere dalla sua etā, il particolare regime per la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza, si applica anche alla prova dichiarativa assunta nel corso di incidente probatorio tenutosi in data antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale, priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalitā di assunzione della prova. (Annulla con rinvio, Corte Appello Torino, 13/09/2022)

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