(massima n. 1)
Il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione č risarcibile solo se il paziente alleghi e dimostri che dall'omessa o insufficiente informazione hanno avuto origine specifiche conseguenze dannose, diverse dal danno alla salute. Il mero riferimento all'omessa informazione non č sufficiente; devono essere allegati e provati ulteriori pregiudizi, come la sofferenza soggettiva o la contrazione della libertā personale.