(massima n. 1)
La mancata diagnosi prenatale di malformazioni congenite che non consente alla madre di valutare se interrompere la gravidanza, violando cosģ il diritto di quest'ultima ad essere adeguatamente informata, comporta un danno risarcibile nei confronti dei genitori, ma non legittima il figlio a chiedere risarcimento per nascita indesiderata. Le finalitą della legge n. 194/1978 e gli artt. 2043 e 1223 c.c. non possono essere invocati per sostenere un diritto personale del figlio a tale risarcimento.