(massima n. 1)
La condizione di eventuale fragilità psicologica o psichica del paziente illegittimamente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio non costituisce una condizione ostativa all'apprezzabilità da parte del danneggiato e alla valutabilità da parte del giudice delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, né quanto alla componente di sofferenza pura né per quanto riguarda il pregiudizio nella sfera dinamico relazionale; essa, invece, assume rilevanza ai fini dell'accertamento del danno, nel quale si deve tenere conto della particolare condizione del potenziale danneggiato per verificare se la privazione della libertà personale ridondi in una particolare sofferenza o se, al contrario, venga limitatamente o non apprezzabilmente percepita come tale dal soggetto, così come si deve verificare se e in che misura il rapporto già eventualmente difficoltoso della persona psicologicamente fragile con gli altri sia stato negativamente intaccato, nell'immagine e nella considerazione sociale, dalla sottoposizione a TSO.