(massima n. 1)
La disdetta del contratto di assicurazione a mezzo di lettera raccomandata, al fine di evitare la proroga tacita, ove nella relativa clausola contrattuale non sia prevista la necessità della ricezione della raccomandata entro il termine stabilito, non trova la sua regolamentazione nella disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 c.c. per cui la disdetta stessa produce effetto dal momento del recapito all'indirizzo del destinatario, bensì nell'ambito della disciplina ermeneutica dei contratti giacché i contraenti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, sono liberi di stabilire che la spedizione della raccomandata, nel termine previsto, sia sufficiente ad impedire l'indicata proroga, anche se la sua ricezione si verifichi dopo detto termine.