(massima n. 1)
In tema di reato di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 (attualmente sanzionato dall'art. 518-quaterdecies, comma 1, n. 2 c.p.), la condotta di messa in circolazione dell'esemplare contraffatto, alterato o riprodotto dell'opera d'arte, dell'oggetto di antichitą o dell'oggetto di interesse storico o archeologico, non richiede che lo stesso sia necessariamente fuoriuscito dalla sfera di proprietą o disponibilitą del titolare. (Fattispecie relativa a sculture non autentiche date in prestito, temporaneamente e gratuitamente, ad una mostra d'arte).