(massima n. 1)
L'art. 1899 c.c., secondo cui l'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto, non involge un interesse generale, tale da attribuirle carattere di cogenza, sicché non esclude una pattuizione anticipatrice degli effetti contrattuali. Il potere dell'agente di assicurazione di concludere un contratto ricomprende la possibilitą di specificare pattiziamente l'ora di decorrenza del medesimo.