(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, e con riguardo alla controversia che l'assicurato promuova per l'accertamento dell'avvenuta disdetta alla naturale scadenza del contratto, onde evitarne la proroga tacita di cui all'art. 1899, secondo comma, c.c., la prova di tale disdetta può essere fornita anche con riferimento all'esistenza di tempestive e inequivoche manifestazioni tacite di volontà, evidenzianti una volontà un'intenzione contraria alla prosecuzione del rapporto, considerato che, allo scioglimento del rapporto per facta concludentia, non è di ostacolo l'assoggettamento del contratto di assicurazione alla forma scritta ad probationem (a differenza di quanto si verifica nei casi di forma scritta richiesta ad substantiam), ed altresì, che la forma della raccomandata spedita con preavviso di sei mesi per l'esercizio della facoltà di recesso è prevista dalla norma sopracitata con esclusivo riferimento ai contratti di durata superiore ai dieci anni. Perché possa legittimamente predicarsi la validità e l'efficacia della disdetta tacita è, peraltro, necessario che essa intervenga prima della scadenza del termine finale del contratto, ed ancora che essa si concretizzi in fatti del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi della proroga tacita del contratto stesso, essendo la valutazione dell'idoneità di tali fatti a manifestare in modo inequivoco la volontà del disdettante rimessa al giudice di merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.