(massima n. 1)
In ipotesi di assicurazione di un singolo credito già sorto al momento della stipula della polizza ed avente scadenza unica e determinata, con conseguente configurazione di un contratto istantaneo ad esecuzione unica, in cui il rischio coperto è soltanto, e senza possibilità di frazionamento nel tempo, l'insolvenza del debitore al momento preciso (e precognito) della scadenza del credito assicurato, si ha aggravamento del rischio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 c.c., esclusivamente quando si modifichino in peggio le condizioni di tale credito (come nel caso che il creditore assicurato volontariamente conceda proroghe al debitore o privi il credito dei titoli esecutivi o delle garanzie che lo accompagnano), mentre esula dal concetto di aggravamento del rischio il peggiorare, dopo la stipula della polizza, delle condizioni economiche del debitore e, al limite, il sopravvenire di un suo stato di insolvenza, poiché ciò non attiene alle condizioni alle quali l'assicuratore ha accettato il rischio dell'inadempimento del debitore, ma costituisce, puramente e semplicemente, il verificarsi (o lo stare per verificarsi) del sinistro stesso assicurato.