(massima n. 1)
Per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilitą di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novitą, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilitą della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio.