(massima n. 1)
L'indeterminatezza della misura della tariffa agevolata prevista da una clausola contrattuale non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario chiamato a decidere sulla causa, ma può rilevare esclusivamente sul piano della validità della clausola stessa. L'eventuale indeterminatezza può essere sopperita dalle previsioni dell'art. 1561 c.c., che permettono di determinare il corrispettivo dovuto in base ai criteri legali.