(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 1896 c.c. la cessazione del rischio comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessitą di una manifestazione di volontą in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticitą, il limitato obbligo a carico dell'assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio.