(massima n. 1)
Se l'assicuratore è venuto a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni e delle reticenze dell'assicurato (art. 1892 c.c.) soltanto dopo il verificarsi del sinistro, può sia rifiutare il pagamento della somma assicurata in via di eccezione inadimplenti non est adimplendum sia agire per l'accertamento di tale inadempimento dell'assicurato, senza bisogno di impugnare il contratto di assicurazione.