(massima n. 1)
In tema di contratto di assicurazione, a fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato su circostanze relative alla valutazione del rischio, che siano ascrivibili a dolo o colpa grave di quest'ultimo, la norma dell'articolo 1892 c.c: da ritenersi applicabile al caso di polizza infortuni ed anche, come nella specie, di «prima salute» conferisce all'assicuratore, nel concorso dell'ulteriore requisito della rilevanza delle dichiarazioni sulla formazione del consenso dell'assicuratore medesimo, sia il rimedio della impugnazione del contratto, previa manifestazione di una volontą in tal senso nel termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza di quel comportamento doloso o gravemente colposo, sia la facoltą qualora l'evento si verifichi prima della scadenza di detto trimestrale ed a maggior ragione prima dell'inizio del suo decorso di rifiutare il pagamento dell'indennizzo eccependo la causa di annullamento del contratto.