(massima n. 2)
Qualora le parti abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa, all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso e la loro inosservanza non fa sorgere l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo, ove l'evento si verifichi indipendentemente da tale inosservanza, e ciò non per la violazione dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c., bensì perché non si è realizzato l'oggetto stesso del contratto di assicurazione. (Nella specie, alla stregua del citato principio, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva disatteso l'eccezione dell'assicurato circa la ininfluenza dell'omissione di determinate misure di sicurezza alle finestre, come indicato in polizza, malgrado il furto fosse avvenuto attraverso la porta, sul rilievo che l'adozione di tali misure era stata considerata dalle parti come condizione «essenziale» di efficacia del contratto).