(massima n. 1)
Le inesattezze e le reticenze dell'assicurato su circostanze che l'assicuratore conosce o avrebbe dovuto conoscere, perché notorie, non comportano una violazione dell'obbligo di collaborazione previsto dagli arte. 1892 e 1893 c.c. a carico dell'assicurato bensģ vanno imputate all'assicuratore con la conseguenza che non possono giustificare la riduzione dell'indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. (Nella specie, si trattava della portata dell'autocarro assicurato, elevata, durante il rapporto di assicurazione, di sei quintali, senza alcuna modifica del veicolo, in forza del D.M. 28 aprile 1977 e non comunicata all'assicuratore in occasione della rinnovazione del contratto).