(massima n. 1)
In tema di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato, quest'ultimo può evitare l'annullamento del contratto d'assicurazione provando che l'assicuratore conosceva, prima della conclusione del contratto, le circostanze relative alla dichiarazione inesatta od alla reticenza; tuttavia, la conoscenza da parte dell'impresa assicurativa non può essere confusa con quella dei soggetti che non hanno il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante, come può desumersi dall'art. 1391 c.c., che attribuisce rilevanza nei confronti del dominus del negozio allo stato soggettivo del rappresentante, ma non anche di chi abbia svolto una qualunque attività nel suo interesse, quali il procacciatore d'affari o l'agente privo di rappresentanza. Peraltro, può essere provato che i soggetti indicati abbiano trasferito la loro conoscenza all'assicuratore.