(massima n. 1)
In tema di danni cagionati da animali, pur essendo di norma alternativi i titoli di responsabilitą del proprietario e dell'utilizzatore, essi non possono dirsi mutuamente esclusivi, poiché nulla in astratto vieta la contemporanea sussistenza dell'uno o dell'altro, con conseguente configurabilitą in concreto di un concorso delle loro responsabilitą. Ne consegue che č illegittima la sentenza nella quale si affermi che la responsabilitą ex art. 2052 c.c. grava sul proprietario o sull'utilizzatore che trae dalla bestia un godimento, ma non su colui che custodisce l'animale per puro spirito di cortesia, senza ricavarvi alcun profitto.