(massima n. 2)
La decadenza comminata dall'art. 1892 c.c. a carico dell'assicuratore, che non dichiari all'altra parte la volontą di impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni dell'assicurato, non č rilevabile di ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte. Tale eccezione deve essere proposta, al pił tardi, nel giudizio di appello, non potendo essere prospettata in cassazione, stante il divieto di sollevare in tale sede questioni nuove che implichino indagini di fatto.