(massima n. 1)
In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l'art. 1891, secondo comma, c.c., nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita, anche se, perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, sia tuttavia idoneo a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto. Peraltro, la citata norma non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all'assicuratore, sicché nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti dal contratto con atti ed efficacia interruttiva della prescrizione. (Nella specie, relativa ad una controversia in cui il ricorrente aveva convenuto in giudizio l'azienda datrice di lavoro e la compagnia assicuratrice chiedendo la condanna di quest'ultima e in subordine anche della prima al pagamento degli indennizzi previsti dalla polizza assicuratrice contro gli infortuni stipulata dall'azienda per le lesioni subiti in un incidente occorso lungo il percorso per recarsi ad un incontro di lavoro, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata perché venisse deciso sulla questione dell'interruzione della prescrizione verificando la sussistenza o meno di fatti idonei a produrre l'interruzione stessa, in relazione ad una valida dichiarazione di consenso dell'assicurato all'esercizio da parte del contraente dei diritti derivanti dal contratto sulla base degli atti ritualmente acquisiti al processo, che avrebbero potuto essere esaminati anche d'ufficio dal giudice adito, che aveva invece omesso tale indagine).