(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, la restituzione delle cose sottoposte a sequestro, durante la fase delle indagini preliminari, può essere richiesta solo al pubblico ministero procedente da parte dell'interessato, il quale potrà rivolgersi al Gip solo in sede di opposizione contro l'eventuale decreto reiettivo emesso dal pubblico ministero. Ne consegue che se l'interessato, in questa fase, adisce direttamente il Gip il provvedimento che questi emette, previo parere del P.M., deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.