(massima n. 1)
In tema di assicurazione, la cosiddetta nota di copertura può costituire un documento probatorio del contratto già concluso, rivolto a garantirne l'efficacia in attesa del rilascio della polizza, ovvero può evidenziare l'intervento di un accordo provvisorio, diretto a coprire il rischio nelle more dell'iter formativo del contratto, ferma restando la libertà delle parti di addivenire o meno alla conclusione dell'affare definitivo; in entrambi i casi, pertanto, la configurabilità della nota di copertura postula il perfezionarsi dell'accordo delle parti sulla costituzione di un rapporto assicurativo definitivo o provvisorio. Nel primo caso la nota di copertura provvisoria costituisce l'atto scritto documentativo, in via provvisoria, del rapporto assicurativo vincolante per l'assicuratore con la conseguenza che la successiva polizza con la quale si formalizza il rapporto già concluso non può contenere clausole restrittive in contrasto con la nota di copertura provvisoria, e che nel caso di diversa delimitazione del rischio assunto e garantito con la nota è richiesta per la validità della relativa clausola una specifica approvazione per iscritto a norma del secondo comma dell'art. 1341 del codice civile.